Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Tale disposizione è volta, così come quella dell’art. 17 che prevede le agevolazioni fiscali, ad incentivare l’accesso alla mediazione.
Entro il 30 maggio di ciascun anno, il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito non dà luogo a rimborso. Ciò significa che, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.