Nel corso di un procedimento giudiziario, e ciò anche in fase di appello, il legislatore con la disposizione contenuta nell'art. 5 del D. Lgs 28/2010, ha attribuito al giudice ha la facoltà di ordinare alle parti di avviare un tentativo di mediazione e ciò sebbene l'oggetto della lite non rientri in quei casi in cui la mediazione è obbligatoria. Il Giudice, pertanto, dopo aver valutato la natura della controversia, il grado di avanzamento del procedimento, il comportamento dei soggetti coinvolti e altre circostanze rilevanti, potrà disporre con ordinanza che le parti diano avvio ad un procedimento di mediazione e questo fino al momento in cui fissa l'udienza per la pronuncia della sentenza definitiva.
Anche la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciò che è importante sapere che al di fuori delle materie per cui è obbligatoria, qualsiasi controversia riguardante il diritto civile e commerciale, purché inerente a diritti disponibili, può essere gestita attraverso la mediazione su libera scelta delle parti. In questi casi, il procedimento segue le regole stabilite dal D. Lgs. 28/2010 ma rimane una possibilità facoltativa, utile per evitare un contenzioso giudiziario.